PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In deroga a quanto previsto dai titoli III, IV, V e VI del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, la coltivazione a fini di commercio, l'acquisto, la produzione e la vendita di cannabis indica e di prodotti da essa derivati sono soggetti ad autorizzazione.
      2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Commissioni parlamentari competenti e le regioni, sono disciplinati i presupposti per il rilascio e per la revoca delle autorizzazioni, il loro numero e i controlli conseguenti, le caratteristiche dei prodotti destinati alla vendita al dettaglio, la tipologia degli esercizi autorizzati alla vendita e la loro distribuzione sul territorio, nonché i locali pubblici in cui è consentito il consumo delle sostanze.
      3. Sulle confezioni destinate alla vendita al minuto deve essere specificato che il fumo produce effetti negativi per la salute e il livello di principio attivo (Thc) presente nella sostanza.
      4. È vietata la vendita di cannabis indica e dei prodotti da essa derivati ai minori di anni sedici.

Art. 2.

      1. Chiunque, munito delle autorizzazioni prescritte per la vendita di cannabis indica o di prodotti da essa derivati, viola

 

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il divieto di cui al comma 4 dell'articolo 1 ovvero consente che nel suo locale minori di anni sedici consumino le sostanze anzidette, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2.582 euro a 25.823 euro.
      2. La condanna di cui al comma 1 importa la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1.

Art. 3.

      1. Al di fuori delle autorizzazioni di cui all'articolo 1, la coltivazione, l'acquisto, la produzione, la vendita e la cessione di cannabis indica e di prodotti da essa derivati sono puniti ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
      2. Non sono punibili la coltivazione per uso personale di cannabis indica e la cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore di anni sedici.

Art. 4.

      1. È fatto divieto di propaganda pubblicitaria diretta o indiretta della cannabis indica e dei prodotti da essa derivati. In caso di violazione al responsabile si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.165 euro a 25.823 euro.
      2.  Non costituiscono propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, che rimangono disciplinate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 5.

      1. Entro il mese di marzo, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in

 

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vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della stessa e sui suoi effetti, con particolare riferimento:

          a) all'andamento delle vendite al minuto di prodotti derivati dalla cannabis indica nelle singole regioni con particolare riguardo alle realtà metropolitane;

          b) alle fasce di età dei consumatori;

          c) al rapporto fra l'uso di cannabis indica e di suoi derivati e il consumo di alcoolici e di sostanze stupefacenti o psicotrope;

          d) agli effetti per la salute rilevati in conseguenza del consumo di cannabis indica e di prodotti da essa derivati, nonché ai risultati delle campagne informative e di prevenzione promosse ai sensi del titolo IX del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

          e) agli accordi conclusi dal Governo italiano con i Paesi che producono cannabis indica e all'incidenza di essi sull'economia di tali Stati;

          f) all'eventuale persistenza del mercato clandestino delle sostanze disciplinate dalla presente legge e alle relative caratteristiche.